STATUTO
"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO"
Articolo 1
Costituzione
1.1 E' costituita per impulso e iniziativa dell'Associazione Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato - ONLUS con sede in Trieste - una Fondazione denominata
"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ".
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata
"FIF"
Una volta iscritta all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, la predetta Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FIF - Onlus".
1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.
1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili salvo quanto previsto ai sensi del successivo art. 24 comma 9.
1.4 La sede è a Trieste.
Articolo 2
Scopi
2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e la prestazione di servizi a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari.
2.2 La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
a. di ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato;
b. di assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
c. di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari;
d. di istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
e. di formazione di personale sanitario per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari.
2.3 La Fondazione pertanto si propone di:
a. promuovere la conoscenza delle funzioni del fegato e delle vie biliari mediante la diffusione, l'insegnamento e la pubblicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e dallo sviluppo sperimentale;
b. sviluppare la diagnosi precoce, la prevenzione e la terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari;
c. potenziare la struttura di ricerca e di cura epatologica;
d. favorire attività culturali come conferenze, congressi ed educazione sanitaria della popolazione sull'incidenza, sulla prevalenza e la prevenzione di queste malattie;
e. creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di tali affezioni;
f. assistere pazienti e parenti degli stessi;
g. promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo della Fondazione stessa;
h. distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato;
i. offrire servizi di consulenza ed aggiornamento altamente qualificati sulle malattie del fegato e prestazioni sanitarie gratuite di alta qualità o comunque ad un costo contenuto;
j. favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso la Fondazione.
2.4 La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Articolo 3
Attività direttamente connesse
3.1 La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
Articolo 4
Vigilanza
4.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Fondo di Dotazione
5.1 Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
- dai contributi e dai conferimenti in proprietà o a qualsiasi titolo di denaro o di altri beni mobili o di beni immobili effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti, o provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato, purché destinati a fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione.
5.2 Il valore del fondo di dotazione della Fondazione non dovrà essere mai inferiore all'importo di Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00), fatta eccezione per il primo esercizio.
Articolo 6
Fondo di gestione
6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dal contributo obbligatorio annuale dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti non destinato a fondo di dotazione o da altri contributi in qualsiasi forma concessi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato senza espressa destinazione al fondo di dotazione.
6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
Contributo
7.1 Il Consiglio di Indirizzo stabilisce, su proposta del Consiglio di Gestione, l'ammontare del contributo annuale destinato al fondo di gestione e/o al fondo di dotazione delle diverse categorie dei membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.
7.2 In fase di costituzione della Fondazione, l'ammontare del contributo versato dai membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti e la sua destinazione a fondo di dotazione e/o a fondo di gestione, è determinato nell'atto costitutivo.
7.3 E' facoltà dei membri della Fondazione di effettuare ulteriori versamenti, superiori all'ammontare del contributo annuale.
7.4 Il versamento del contributo non crea altri diritti di partecipazione e, più specificatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
7.5 In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Fondazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione, che rimane destinato al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione.
Articolo 8
Membri della Fondazione
8.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- Promotori;
- Sostenitori;
- Aderenti.
8.2 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione e recesso disciplinate dall'art. 12 del presente Statuto.
8.3 Possono essere nominati membri della Fondazione le persone fisiche, anche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni, anche se costituiti o aventi sede all'estero.
8.4 I membri della Fondazione si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, qualora emanati.
8.5 Ogni membro riceve dalla Fondazione, almeno una volta all'anno, un notiziario sulle attività svolte.
Articolo 9
Membro Promotore
9.1 E' membro Promotore il soggetto che contribuisce al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento del contributo annuale minimo determinato dal Consiglio di Indirizzo per un intero triennio consecutivo e si impegna a non recedere dalla Fondazione prima del compimento del terzo anno successivo alla sua ammissione e comunque a versare la somma equivalente al contributo minimo annuale per detto periodo di tempo.
9.2 Il soggetto che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intende contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione in qualità di membro Promotore, rivolge istanza scritta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, delibera in merito al suo accoglimento. La decisione del Consiglio di Indirizzo è comunicata al richiedente entro i 10 (dieci) giorni successivi al predetto termine.
9.3 La qualifica di membro Promotore decorre dalla data di comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda.
Articolo 10
Membro Sostenitore
10.1 E' membro Sostenitore il soggetto che contribuisce al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante il versamento del contributo annuale, determinato nella misura minima dal Consiglio d'Indirizzo stesso.
10.2 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Indirizzo, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In assenza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.
10.3 Il membro Sostenitore può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
Articolo 11
Membro Aderente
11.1 E' membro Aderente il soggetto che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuisce alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali o immateriali.
11.2 Il membro Aderente può destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
11.3 I membri Aderenti si suddividono in Ordinari e Benemeriti in base ai corrispettivi contributi in denaro o in beni diversi dal denaro o in attività che sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
11.4 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio di Gestione, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, delibera in merito al suo accoglimento. In assenza di diniego espresso entro il termine predetto e di comunicazione al richiedente, la domanda si intende accolta.
Articolo 12
Esclusione e recesso
12.1 Il Consiglio di Indirizzo delibera l'esclusione dei membri Promotori e dei membri Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e l'esclusione dei membri Aderenti con il voto favorevole della maggioranza relativa, per il loro grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
12.3 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
12.4 I membri Sostenitori ed i membri Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviandone comunicazione scritta e fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente della Fondazione riceve, presso la sede della Fondazione, la comunicazione della volontà di recesso.
Articolo 13
Organi della Fondazione
13.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 14
Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo
14.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile da 7 (sette) a 21 (ventuno) componenti, così suddivisi:
- da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 11 (undici) componenti nominati dai membri Promotori, dei quali due riservati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 8 (otto) componenti nominati dai membri Sostenitori;
- da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 2 (due) componenti nominati dai membri Aderenti.
14.2 In ogni caso i rappresentanti dei membri Promotori costituiscono la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
14.3 Qualora il numero complessivo dei membri Promotori sia pari o inferiore a 9 (nove), ad esclusione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ciascun membro Promotore ha diritto di nominare un proprio rappresentante del Consiglio di Indirizzo salvo che per il promotore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha diritto di nominarne due. Nel caso in cui il numero dei membri Promotori, esclusa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia superiore a 9 (nove), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12. Tale disposizione si applica anche in caso di ingresso di nuovi membri Promotori successivamente alla costituzione del Consiglio di Indirizzo, fermo restando che il loro numero complessivo, ad esclusione della Regione, non sia superiore a nove. In tal caso, il nuovo componente del Consiglio di Indirizzo rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
14.4 Qualora il numero complessivo dei membri Sostenitori sia pari o inferiore a 4 (quattro), ciascun membro Sostenitore ha diritto di nominare un proprio rappresentante del Consiglio di Indirizzo. Nel caso in cui il numero dei membri Sostenitori sia superiore a 4 (quattro), la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo avviene in adunanza plenaria secondo le modalità di cui ai successivi commi dal 5 al 12 Tale disposizione si applica anche in caso di ingresso di nuovi membri Sostenitori successivamente alla costituzione del Consiglio di Indirizzo, fermo restando che il loro numero complessivo non sia superiore a quattro. In tal caso, il nuovo componente del Consiglio di Indirizzo rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
14.5 I membri della Fondazione, per la nomina del Consiglio di Indirizzo, si riuniscono in adunanza plenaria su convocazione dello stesso Consiglio di Indirizzo, con avviso scritto da inviarsi al loro domicilio - intendendosi tale anche l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefax, all'uopo comunicati e riportati nel libro dei membri della Fondazione - quale risultante dalle evidenze del ridetto libro tenuto dal Consiglio di Gestione. L'avviso verrà inviato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data di adunanza.
14.6 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da tenersi nella Regione Friuli Venezia Giulia - sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno "Elezione del Consiglio di Indirizzo".
14.7 La seconda adunanza può tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima.
14.8 L'adunanza per la elezione del Consiglio di Indirizzo è validamente costituita:
- in prima adunanza con la presenza della maggioranza dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti;
- in seconda adunanza con la presenza di qualsiasi numero di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti.
14.9 In via preliminare, nell'ambito dei parametri fissati al superiore punto 14.1, viene approvato, con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri Promotori, il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Indirizzo ed, all'interno di questo, il numero complessivo dei componenti da nominarsi dai membri Promotori, dai membri Sostenitori e dai membri Aderenti.
14.10 In via successiva, i membri Promotori, membri Sostenitori, membri Aderenti, intervenuti in adunanza, procedono con separate votazioni alla elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei soli membri delle rispettive categorie.
14.11 Le modalità delle votazioni sono stabilite dai membri intervenuti in adunanza plenaria, che possono disporle anche a mezzo di schede con scrutinio palese o segreto.
14.12 I membri Promotori, i membri Sostenitori ed i membri Aderenti che abbiano diritto di intervenire in adunanza possono farsi rappresentare da un'altra persona, anche non membro della Fondazione per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Fondazione.
14.13 Il primo Consiglio di indirizzo è nominato nell'atto di costituzione della Fondazione. A partire dal secondo Consiglio di Indirizzo dovranno essere applicate le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 15
Compiti del Consiglio di Indirizzo
15.1 Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' articolo 2 del presente Statuto;
b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
c. fissare, su proposta del Consiglio di Gestione, i criteri e l'ammontare dei contributi minimi annuali per divenire membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti alla Fondazione ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente Statuto;
d. deliberare in merito alla attribuzione di quota del contributo da destinare al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione;
e. deliberare sulla ammissione dei membri Promotori e dei membri Fondatori; f. deliberare sull'esclusione di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
g. nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
h. nominare il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente;
i. nominare i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;
j. adottare i Regolamenti e le eventuali modifiche predisposti dal Consiglio di Gestione;
k. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
l. deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
m. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 24 comma 9 del presente Statuto;
n. deliberare in merito alla ricostituzione del fondo di dotazione qualora lo stesso sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 5 comma 2 del presente Statuto;
o. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo fondo di dotazione.
15.2 I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e comunque sino alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Essi possono essere rieletti e possono essere revocati e sostituiti nel corso del mandato da parte dei componenti di cui sono espressione con deliberazione comune assunta dagli stessi a maggioranza.
15.3 Il componente del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto all'uopo delegato per iscritto, a tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i restanti componenti provvedono, nel rispetto delle designazioni di cui all'articolo 14 comma 1, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.
15.4 Nel casi in cui il numero complessivo dei membri Promotori sia inferiore o pari a 9 (nove), ad esclusione della Regione, ovvero sia inferiore o pari a cinque quello dei membri Sostenitori, la sostituzione del rappresentante cessato avviene secondo le modalità di cui all'art. 14 commi 3 e 4, purché il membro rappresentato non sia cessato; in caso di cessazione del membro rappresentato, il Consigliere che ne era espressione non viene sostituito.
15.5 Il Consiglio di Indirizzo è da ritenersi validamente costituito ed opera con l'avvenuta nomina dei rappresentanti dei membri Promotori.
15.6 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso da parte della Fondazione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Articolo 16
Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo
16.1 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti mediante avviso da affiggersi all'albo della Fondazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio - tale intendendo anche l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax - dei componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
16.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
16.3 Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun componente può delegare per iscritto altro componente. Ciascun componente non può rappresentare più di un solo altro componente.
16.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei componenti nominati dai membri Promotori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
16.5 Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri Promotori e membri Sostenitori della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione.
16.6 Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione sono prese con il voto favorevole di 4/5 dei membri Promotori e con il voto favorevole della metà dei membri Sostenitori e dei membri Aderenti.
16.7 Le modalità della votazione sono stabilite dal Presidente.
Articolo 17
Funzionamento del Consiglio di Indirizzo
17.1 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai membri Promotori.
17.2 Ad ogni riunione viene redatto un apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario. La nomina del Segretario è fatta dal Consiglio stesso; ove sia stato nominato il Direttore, questi assume le vesti di Segretario. Il Segretario può essere un estraneo al Consiglio di Indirizzo, ove sia stato nominato. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale da chiunque redatto deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.
17.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Indirizzo si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto preposto alla funzione di segretario.
Articolo 18
Consiglio di Gestione
18.1 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
18.2 Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il numero, compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione che ne fanno parte di diritto.
18.3 Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione e specificatamente il Consiglio potrà:
a. predisporre la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
b. proporre l'ammontare dei contributi da parte dei membri della Fondazione per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo;
c. nominare, su proposta del Comitato Scientifico, i componenti dei gruppi di lavoro e/o studio, determinarne il numero e le competenze;
d. nominare un Tesoriere, regolandone le mansioni e le competenze;
e. nominare, in via facoltativa, un Direttore, determinandone le attribuzioni ed il compenso;
f. predisporre ogni Regolamento ritenuto opportuno e le eventuali modifiche ai medesimi da proporre al Consiglio di Indirizzo per l'adozione;
g. partecipare, qualora ne venga espressamente invitato, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
h. deliberare in merito all'accoglimento delle domande di adesione di nuovi membri Aderenti;
i. esaminare le proposte di nuove iniziative avanzate da parte dei membri della Fondazione;
j. deliberare in merito alla attribuzione della rappresentanza della Fondazione in capo ad estranei al Consiglio;
k. organizzare le iniziative scientifiche ed i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
l. aprire nuove sezioni della Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento;
m. esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Indirizzo.
18.4 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato e sono rieleggibili. Possono essere componenti anche persone fisiche esterne alla Fondazione.
18.5 La veste di componente del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente.
18.6 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
18.7 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.
18.8 Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.
18.9 Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di Indirizzo provvederà alla loro sostituzione.
18.10 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Consigliere più anziano dei consiglieri superstiti convoca immediatamente il Consiglio di Indirizzo per la nomina dell'intero Consiglio di Gestione e nel frattempo compie gli atti urgenti di ordinaria amministrazione. Qualora venga a mancare la totalità dei componenti del Consiglio di Gestione, le funzioni competono al componente più anziano del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 19
Convocazione e quorum del Consiglio di Gestione
19.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
19.2 La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere anche a mezzo posta elettronica o telefax o altro mezzo idoneo, non meno di otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
19.3 Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
19.4 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 20
Funzionamento del Consiglio di Gestione
20.1 Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
20.2 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
20.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Gestione è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Gestione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il soggetto che funge da Segretario.
Articolo 21
Presidente della Fondazione
21.1 Il Presidente della Fondazione, presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con i correlati poteri di firma.
21.2 Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del medesimo, resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato ed è rieleggibile.
21.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
21.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.
21.5 Al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.
21.6 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative decisioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 22
Comitato Scientifico
22.1 Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da un numero variabile di soggetti, comunque da 3 (tre ) a 12 (dodici), nominati dal Consiglio di Indirizzo.
22.2 Possono essere componenti del Comitato Scientifico persone fisiche anche estranee alla Fondazione.
22.3 Compiti del Comitato Scientifico sono:
a. proporre indirizzi particolari di ricerca e di intervento per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
b. organizzare e controllare lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale della Fondazione;
c. predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Fondazione.
22.4 Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio di Gestione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento della Fondazione. Potranno essere nominati componenti dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non facenti parte del Comitato Scientifico.
22.5 Al Presidente del Comitato Scientifico competono i seguenti poteri e compiti:
a. propone al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e al Consiglio di Gestione quella dei gruppi di lavoro e/o di studio;
b. propone al Consiglio di Gestione gli specifici progetti di intervento scientifico e/o culturale della Fondazione, predisponendo, ove necessario, il relativo preventivo di spesa;
c. esplica poteri di controllo ed indirizzo dell'attività del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro e/o studio;
d. partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.
22.6 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico cessano dalla carica congiuntamente al termine del mandato del Consiglio di Indirizzo.
22.7 I componenti dei gruppi di lavoro e/o studio cessano dalla carica con l'espletamento del loro incarico.
Articolo 23
Collegio dei Revisori dei Conti
23.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina anche il compenso per l'intero periodo di durata in carica.
23.2 La Regione designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
23.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni a corredo del bilancio preventivo e consuntivo.
23.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inscritti nell'albo dei Revisori Contabili che si tiene ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 e sue successive modificazioni. Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Gli accertamenti eseguiti dai Revisori devono farsi constare nell'apposito libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
23.5 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e comunque sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 24
Esercizio finanziario
24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
24.2 Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio procede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
24.3 Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori, vengono trasmessi a tutti i membri Promotori e membri Sostenitori e sono messi a disposizione dei membri Aderenti presso la sede o con altre forme tali da garantire idonea pubblicità.
24.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalla normativa vigente in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
24.5 Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
24.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Gestione muniti di delega che eccedano i limiti di spesa approvati, debbono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Indirizzo.
24.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
24.8 Gli eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati mediante ricorso al fondo di dotazione ovvero a contributi straordinari volontariamente disposti dai membri della Fondazione.
24.9 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 25
Libri sociali
25.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il libro dei membri della Fondazione.
Articolo 26
Scioglimento
26.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Indirizzo delibererà la devoluzione del fondo di dotazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27
Clausola di rinvio
27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e ONLUS (D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche).
Articolo 28
Norma transitoria
28.1 Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo e verranno, ove necessario, successivamente integrati.
F.TO RENATO TAMAGNINI
F.TO KETTY SEGATTI
F.TO GIUSEPPE COLPANI
F.TO FRANCESCO PERONI
F.TO FRANCO ZIGRINO
F.TO CARLO FAVARETTI
F.TO ROBERTO DELLA MARINA
F.TO ROBERTA PORTOLAN - TESTE
F.TO AMANDA VITTORI - TESTE
(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO - NOTAIO